BRUXELLES Lo Stato italiano non poteva - alla luce della sesta direttiva europea sull'Iva - sistematizzare la regola del divieto della detraibilità dell'Iva su determinati beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell'attività della propria impresa. E' quanto in concreto afferma la Corte di giustizia europea nella causa pregiudiziale posta dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento in una controversia tra 'Strada Asfalti' e l'Agenzia delle entrate.
I giudici europei, nella sentenza pregiudiziale pubblicata oggi a Lussemburgo, sottolineano che lo Stato non può escludere in maniera strutturale le operazioni su determinati beni dal regime delle detrazioni stabilito dalla sesta direttiva europea sull'Iva del 1977.
La conseguenza è che coloro che hanno assolto il pagamento dell'Iva devono poter ricalcolare il loro debito d'imposta nel limiti in cui questi beni o servizi su cui è stata pagata l'Iva sono soggetti all'imposta. Sarà il giudice italiano a pronunciarsi, sulla base dell' interpretazione data dalla Corte di giustizia europea.
(14 settembre 2006)
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