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etantonio |
Posted - 08/18/2006 : 12:32:46 |
E' il contributo dovuto all'Inps, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995), dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica.Il contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.
Per effetto dell'entrata in vigore della riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrate in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente.
L'ISCRIZIONE La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Inps utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le Sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l'inizio dell'attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente. Ci si può iscrivere anche tramite Internet, collegandosi al sito www.Inps.it.
LA MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo è di misura diversa a seconda dei casi: dal 1° gennaio 2006, per coloro che non sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, il contributo è pari al 18,20%, fino ad un reddito annuo di 39.297,00 euro: sul reddito eccedente tale limite è applicata un'aliquota pari al 19,20%. Il contributo è comprensivo dello 0,50% che serve a finanziare il fondo per la maternità, gli assegni familiari e la malattia.
Vedi L'assegno per il nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati L'indennità di maternità dei lavoratori parasubordinati L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati
per i collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e per i titolari di pensione indiretta (reversibilità) il contributo è pari al 10%;
per i titolari di pensione diretta il contributo è pari al 15%. E' data la possibilità agli assicurati di riscattare cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative, precedenti l'inizio dell'assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.
CHI DEVE VERSARE Sono interessati al versamento del contributo: coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale; coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione a progetto: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni; spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione: gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione; gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo; coloro che, dal 1° gennaio 1999, ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. A seguito della riforma Biagi, dal 1° gennaio 2004 hanno l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata anche coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale e i venditori a domicilio, nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla loro attività superi i 5.000 euro.
CONTRIBUTI IN ALTRE GESTIONI - OPZIONE I lavoratori parasubordinati che, precedentemente all'iscrizione alla Gestione separata, hanno contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria o in un altro fondo o in una gestione autonoma dell'Inps, possono chiedere (domanda di opzione) che tali contributi siano conteggiati nella loro gestione per calcolare la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo.
L'interessato con l'opzione può sommare i contributi versati nelle varie gestioni a condizione che: abbia un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni; abbia almeno 5 anni accreditati successivamente al 31 dicembre 1995; Per esercitare l'opzione è necessario anche un ulteriore requisito, e cioè che l'interessato abbia meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Fanno eccezione i lavoratori che, pur avendo almeno o più di 18 anni di contributi a tale data, hanno presentato l'opzione entro il 1° ottobre 2001.
COME E QUANDO SI PAGA Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e collaboratori. I professionisti pagano col meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Il contributo è interamente a loro carico. Per i collaboratori il versamento è effettuato dal committente con cadenza mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Il contributo è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore. I committenti e gli associati in partecipazione, a partire da gennaio 2005, hanno l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Inps i dati retributivi e contributivi per mezzo del modello Emens. Mensilizzazione
Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici Istat di variazione del costo della vita. Per il 2006 il massimale è di € 85.478,00.
Riscatto I lavoratori parasubordinati hanno la facoltà di riscattare i periodi di lavoro svolti, per collaborazioni coordinate e continuative, precedentemente all'istituzione della Gestione separata.
Il riscatto del lavoro parasubordinato
ASSICURAZIONE Inail Dal 16 marzo 2000 i lavoratori parasubordinati sono assicurati anche contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione riguarda non tutti i lavoratori ma solo quelli che: svolgono un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari); esercitano le proprie mansioni (non occasionalmente) su veicoli a motore condotti personalmente. Il premio da versare all'Inail, calcolato sui compensi effettivamente percepiti, è ripartito tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo).
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Dal 1° gennaio 2005 anche coloro che, concludendo contratti di associazione in partecipazione, si impegnano per l'apporto di solo lavoro, devono iscriversi alla gestione separata istituita presso l'Inps. La legge finanziaria 2005 ha infatti stabilito che i contributi debbono essere versati alla gestione dei parasubordinati. L'obbligo non riguarda gli associati già iscritti ad albi professionali. La tutela previdenziale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è garantita per mezzo di un versamento pari a quello dei commercianti, ripartito in misura pari al 55% dall'associante e al 45% dal lavoratore associato.
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